Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 5 dic 1986
Dopo l'art. 183, con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in "chimica e tecnologia alimentari", afferente alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di economia e commercio e di farmacia, della scuola di specializzazione in "scienza e tecnologia di materiali", afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e della scuola di specializzazione in "malattie infettive", afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;764#art-3