Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 nov 1986
Gli articoli da 299 a 301, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), che muta denominazione in ematologia, sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;698#art-3