Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 gen 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355; Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 186; Sentita la commissione di cui al secondo comma dell' della predetta legge n. 854/1973; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro; Decreta: . Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 3.640 per l'anno finanziario 1984 ed in L. 4.008 per gli anni finanziari 1985 e seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-09;906#art-1