Art. 46 · Responsabilità dei dirigenti e degli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro
Capo III

Art. 46

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Responsabilità dei dirigenti e degli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro

In vigore dal 17 ago 1986
1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo e nei successivi , i funzionari preposti alle direzioni provinciali del tesoro ed alle ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni o circoscrizioni nelle sedi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell', comma 2, lettere b) e c), della legge 7 agosto 1985, n. 428, hanno la responsabilità amministrativa degli impegni di spesa assunti e dei pagamenti disposti nelle materie demandate alla loro specifica competenza. 2. In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare della direzione provinciale del tesoro o della ripartizione a livello di divisione o circoscrizione di cui al comma 1, il funzionario autorizzato a sostituirlo è responsabile degli adempimenti posti in essere nell'espletamento dell'incarico. 3. Qualora uno dei funzionari di cui al comma 1 abbia delegato parte delle proprie competenze ad altro funzionario, la responsabilità amministrativa dei provvedimenti emessi e dei pagamenti disposti è imputabile al delegato, ferma restando la responsabilità del delegante per omissione del dovere di vigilanza sull'attività del delegato. 4. I soggetti indicati nei commi 1, 2 e 3, nonché i funzionari preposti alle ripartizioni a livello non dirigenziale e gli altri impiegati sono responsabili degli adempimenti posti in essere, in relazione al rilievo dell'intervento di ciascuno nell'espletamento del servizio.
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