Art. 44 · Modifiche della legislazione vigente
Capo III

Art. 44

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Modifiche della legislazione vigente

In vigore dal 17 ago 1986
1. L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, è modificato come segue: "Le forme agevolative di riscossione di cui alle lettere a), c) ed e) del presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale". 2. Dopo il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e aggiunto il seguente comma: "L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato con l' del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. I relativi titoli di pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento". 3. All'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "È fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-44