Capo III
Art. 40
40 / 49Riservatezza dei dati elaborati dal sistema informativo. Lavorazioni diverse
In vigore dal 17 ago 1986
1. Salvo i casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto alle direzioni provinciali del tesoro, al Centro nazionale di calcolo e contabilità ed ai centri interregionali di elaborazione di fornire a chicchessia, senza preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro, copie dei supporti magnetici sui quali sono registrati dati riguardanti le partite di pensioni, stipendi e altre spese fisse ovvero elementi inerenti ad altri servizi d'istituto nonché tabulati tratti dai supporti stessi. Il Ministero del tesoro può anche autorizzare lo scambio con altre amministrazioni, uffici ed enti di supporti magnetici, ove ciò risponda a criteri di efficienza e celerità dei servizi o soddisfi interessi d'ordine generale.
2. È altresì fatto divieto di eseguire, a mezzo degli elaboratori in dotazione alle direzioni provinciali del tesoro ed ai centri, lavorazioni non contemplate dal presente decreto o che non siano comunque state preventivamente autorizzate dal Ministero del tesoro.
3. In ogni caso vanno osservate le disposizioni d'ordine generale inerenti alla gestione delle banche dati e va garantita, nei limiti delle norme vigenti, la riservatezza circa notizie che rientrano nella sfera di estrinsecazione della personalità umana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-40