Capo I
Art. 26
26 / 49Contabilizzazione degli assegni pagati
In vigore dal 17 ago 1986
1. Gli assegni di serie speciale pagati vengono trasmessi mensilmente dagli uffici postali alla propria direzione provinciale che li produce, con appositi elenchi descrittivi e con distinta riepilogativa in duplice copia, al Centro nazionale di calcolo e contabilità.
2. Quest'ultimo fornisce i dati riepilogativi ai centri interregionali di elaborazione, i quali - dopo avere eseguite le conseguenti scritture nei propri registri - autorizzano le competenti direzioni provinciali delle poste ad addebitare i corrispondenti importi ai conti correnti postali di serie speciale di cui all'.
3. Gli assegni in funzione di postagiro sono invece addebitati di volta in volta, senza preventiva autorizzazione, e restituiti direttamente dal competente ufficio dell'Amministrazione postale al centro traente, per le scritturazioni del caso e per il successivo inoltro al Centro nazionale di calcolo e contabilità.
4. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità, dopo avere acquisito nei propri archivi magnetici, con procedimento automatizzato, gli elementi identificativi essenziali degli assegni e del postagiro versati nel mese precedente dalla posta, il cui importo è addebitato ai conti correnti postali di serie speciale nel modo previsto dai commi 2 e 3, esegue - avvalendosi dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell' - una comparazione con i corrispondenti dati riguardanti i titoli emessi dai centri interregionali di elaborazione e non ancora estinti. Allestisce quindi - distintamente per provincia nonché per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato - elenchi analitici in duplice copia dei titoli pagati ed in unico esemplare di quelli inestinti scaduti di validità per decorrenza del termine previsto dal comma 4 dell'.
5. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità trasmette una copia degli elenchi degli assegni pagati, unitamente ai titoli stessi, ai competenti organi di controllo. Una seconda copia viene invece rimessa alla direzione provinciale del tesoro interessata, alla quale è anche destinato l'elenco degli assegni scaduti di validità.
6. Le modalità degli addebiti e le procedure di regolarizzazione degli assegni stralciati in sede di contabilizzazione, perché non regolarmente pagati, sono concordate tra l'Amministrazione postale e il Ministero del tesoro.
7. In sede di contabilizzazione, al postagiro collettivi emessi in applicazione delle disposizioni contenute negli vanno rispettivamente unite:
a) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati soggetti a ritenute extra-erariali;
b) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono con accreditamento in conto corrente bancario;
c) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono in valuta estera.
8. Ad avvenuta contabilizzazione degli assegni emessi per il pagamento agli aventi diritto dei ratei successori, le direzioni provinciali del tesoro trasmettono ai competenti organi di controllo i documenti occorsi per la liquidazione dei ratei stessi, facendo riferimento alle contabilità in cui sono stati compresi i relativi assegni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-26