Art. 15 · Pagamento degli assegni ai pensionati ovvero ai loro rappresentanti legali e procuratori
Capo I

Art. 15

Abrogato15 / 49

Pagamento degli assegni ai pensionati ovvero ai loro rappresentanti legali e procuratori

In vigore dal 10 lug 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-15