Capo I
Art. 15
Abrogato15 / 49Pagamento degli assegni ai pensionati ovvero ai loro rappresentanti legali e procuratori
In vigore dal 10 lug 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-15