Capo I
Art. 13
13 / 49Versamento delle ritenute erariali gravanti sulle pensioni. Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta
In vigore dal 17 ago 1986
1. Nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni, gli importi delle ritenute erariali operate sulle pensioni e sugli assegni congeneri sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato - mediante assegni di serie speciale, in funzione di postagiro, tratti a favore del conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata.
2. Ove ricorrano particolare motivi, la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può disporre che il versamento delle ritenute di cui al comma 1 possa essere effettuato mediante ordini di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, tratti dai centri interregionali di elaborazione sul bilancio statale o su quelli delle amministrazioni o aziende autonome di Stato, ovvero, per gli enti convenzionati, con modalità da concordarsi con gli enti stessi.
3. Con procedure automatizzate attuate con l'impiego dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell', vengono elaborati i dati relativi ai certificati di imposta previsti dall' della legge 30 marzo 1981, n. 119 - come modificato dall' della legge 14 novembre 1981, n. 645 - che i centri interregionali di elaborazione allestiscono, muniscono della firma dei funzionari responsabili con procedimento meccanizzato e spediscono, entro le scadenze stabilite, direttamente ai pensionati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-13