Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo I
Art. 5
5 / 37Ammissione ai corsi di aggiornamento
In vigore dal 16 ago 1986
Ai corsi di aggiornamento sono ammessi, anche per più volte nella carriera, i funzionari e gli ufficiali delle forze di polizia.
Per l'ammissione ai corsi di aggiornamento si osservano le disposizioni stabilite dal precedente , commi secondo e seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-5