Art. 5 · Ammissione ai corsi di aggiornamento
Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo I

Art. 5

5 / 37

Ammissione ai corsi di aggiornamento

In vigore dal 16 ago 1986
Ai corsi di aggiornamento sono ammessi, anche per più volte nella carriera, i funzionari e gli ufficiali delle forze di polizia. Per l'ammissione ai corsi di aggiornamento si osservano le disposizioni stabilite dal precedente , commi secondo e seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-5