Art. 33 · Biblioteca
Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo IV

Art. 33

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Biblioteca

In vigore dal 16 ago 1986
Nella Scuola è costituita, nell'ambito dell'omonima sezione, una biblioteca con pubblicazioni, anche periodiche, italiane e straniere, relative ai temi ed alle materie di diretto interesse per i frequentatori del corso ed il personale del quadro permanente, con particolare riguardo alle materie oggetto d'insegnamento e ai metodi didattici. La cura della biblioteca è affidata ad un funzionario o ad un ufficiale della Scuola in qualità di direttore della sezione biblioteca. Il direttore della sezione biblioteca, in ottemperanza alle apposite disposizioni emanate dal direttore della Scuola, provvede alla custodia delle opere e dei volumi, alla formazione ed all'aggiornamento del catalogo, dei registri e degli schedari, alle attività concernenti la acquisizione di opere e l'abbonamento a pubblicazioni periodiche ed alla loro classificazione e collocazione; alla consultazione ed al prestito ai docenti, ai partecipanti ai corsi ed al personale in servizio nella Scuola; alla manutenzione e gestione delle pertinenti attrezzature.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-33