Art. 30 · Trattamento economico
Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo III

Art. 30

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Trattamento economico

In vigore dal 16 ago 1986
Ai frequentatori dei corsi compete il trattamento economico ordinario ed eventuale nonché gli altri assegni ed indennità previsti dalle vigenti disposizioni per il personale in servizio, eccettuate quelle connesse a servizi e funzioni di carattere speciale. L'onere derivante dalla corresponsione della indennità di missione in Italia ed all'estero nei riguardi dei frequentatori è a carico delle singole amministrazioni di appartenenza. L'onere derivante dalla corresponsione della indennità di missione in Italia ed all'estero al personale del quadro permanente della Scuola e dei docenti è a carico del Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-30