Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo III
Art. 29
29 / 37Disciplina e dimissione dai corsi
In vigore dal 16 ago 1986
Ferme restando le disposizioni concernenti la disciplina, applicabili ai frequentatori in quanto appartenenti alle singole forze di polizia, il direttore della Scuola comunica al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza ed alle competenti amministrazioni quanto possa avere rilevanza ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari.
Sono espulsi dai corsi i frequentatori appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, i frequentatori appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo degli agenti di custodia ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore nonché i frequentatori appartenenti al Corpo forestale dello Stato cui sia
stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della riduzione di stipendio.
Sono espulsi dai corsi gli uditori che si siano resi responsabili di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dello Stato italiano, delle forze di polizia e della Scuola o che non osservino le norme del presente regolamento o le disposizioni impartite dal direttore della Scuola.
L'espulsione dai corsi è disposta con decreto del Ministro dell'interno su motivata proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
I frequentatori e gli uditori espulsi dal corso per i motivi di cui ai commi precedenti non possono esservi riammessi.
Con decreto del Ministro dell'interno, sono dimessi dai corsi i frequentatori e gli uditori rimasti assenti per qualsiasi ragione per un periodo di tempo, anche non continuativo, pari ad un terzo delle giornate di attività didattica previste per il corso.
Le assenze dovute a gravi motivi di servizio non vengono computate nel calcolo anzidetto, se non nei limiti di eccedenza dei trenta giorni complessivi.
Qualora l'assenza sia stata determinata da gravi motivi di servizio, di salute ovvero, per il personale femminile, per i motivi di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, i frequentatori e gli uditori possono essere ammessi ad un corso successivo sempre che siano ancora in possesso dei requisiti di cui ai precedenti .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-29