Art. 28 · Orario delle lezioni
Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo III

Art. 28

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Orario delle lezioni

In vigore dal 16 ago 1986
L'orario delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche è fissato dal direttore della Scuola. Tale orario, durante il periodo di frequenza dei corsi costituisce, ad ogni effetto, per i partecipanti ai corsi stessi, l'orario giornaliero di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-28