Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo III
Art. 27
27 / 37Permessi e congedi
In vigore dal 16 ago 1986
I frequentatori possono chiedere al direttore della Scuola, per iscritto, permessi per gli stessi motivi per cui è consentito, secondo i rispettivi stati giuridici, di fruire del congedo straordinario o di licenze speciali.
Il servizio studi, ricerche e corsi, mensilmente, dà notizia dei permessi accordati alle amministrazioni di appartenenza dei richiedenti.
I frequentatori e gli uditori che per qualunque ragione si allontanino dalla Scuola per oltre dodici ore consecutive sono tenuti a comunicare alla direzione del servizio studi, ricerche e corsi la loro reperibilità.
Ai fini della concessione dei permessi di cui al primo comma, agli uditori si applicano le disposizioni previste per i frequentatori dei corsi appartenenti alla Polizia di Stato.
I frequentatori e gli uditori hanno diritto a godere del congedo ordinario durante i periodi per i quali è programmata la sospensione dell'attività didattica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-27