Art. 27 · Permessi e congedi
Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo III

Art. 27

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Permessi e congedi

In vigore dal 16 ago 1986
I frequentatori possono chiedere al direttore della Scuola, per iscritto, permessi per gli stessi motivi per cui è consentito, secondo i rispettivi stati giuridici, di fruire del congedo straordinario o di licenze speciali. Il servizio studi, ricerche e corsi, mensilmente, dà notizia dei permessi accordati alle amministrazioni di appartenenza dei richiedenti. I frequentatori e gli uditori che per qualunque ragione si allontanino dalla Scuola per oltre dodici ore consecutive sono tenuti a comunicare alla direzione del servizio studi, ricerche e corsi la loro reperibilità. Ai fini della concessione dei permessi di cui al primo comma, agli uditori si applicano le disposizioni previste per i frequentatori dei corsi appartenenti alla Polizia di Stato. I frequentatori e gli uditori hanno diritto a godere del congedo ordinario durante i periodi per i quali è programmata la sospensione dell'attività didattica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-27