Art. 25 · Disciplina durante le attività didattiche
Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo III

Art. 25

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Disciplina durante le attività didattiche

In vigore dal 16 ago 1986
I docenti, con la collaborazione, ove occorra, di un funzionario od ufficiale della Scuola designato dal direttore del servizio studi per l'assistenza allo svolgimento delle attività didattiche, contribuiscono alla disciplina delle stesse ed annotano, sull'apposito registro di corso, gli argomenti trattati di volta in volta. I docenti non possono accordare ai frequentatori permessi orari o giornalieri per assentarsi dalle attività didattiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-25