Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo III
Art. 24
24 / 37Partecipazione dei docenti alle commissioni di esami ed agli organi collegiali della Scuola
In vigore dal 16 ago 1986
I docenti sono tenuti, salvo giustificato impedimento, a partecipare alle riunioni delle commissioni di esami di cui ai precedenti nonché a quelle del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto.
I docenti devono dare tempestivo preavviso alla direzione della
Scuola dell'occasionale loro impossibilità alla suddetta partecipazione, designando i rispettivi sostituti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-24