Art. 24 · Partecipazione dei docenti alle commissioni di esami ed agli organi collegiali della Scuola
Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo III

Art. 24

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Partecipazione dei docenti alle commissioni di esami ed agli organi collegiali della Scuola

In vigore dal 16 ago 1986
I docenti sono tenuti, salvo giustificato impedimento, a partecipare alle riunioni delle commissioni di esami di cui ai precedenti nonché a quelle del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto. I docenti devono dare tempestivo preavviso alla direzione della Scuola dell'occasionale loro impossibilità alla suddetta partecipazione, designando i rispettivi sostituti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-24