Art. 22 · Consiglio d'istituto
Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo II

Art. 22

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Consiglio d'istituto

In vigore dal 16 ago 1986
Il consiglio d'istituto è organo di collaborazione tra docenti, frequentatori e uditori dei corsi. Il consiglio è presieduto dal direttore della Scuola ed è composto: dai direttori dei servizi della Scuola; da tre docenti della Scuola designati dal collegio dei docenti; dal funzionario e dall'ufficiale frequentatore più anziano di ogni forza di polizia partecipante ai corsi di alta formazione e dall'uditore più anziano. Il consiglio d'istituto formula al direttore della Scuola la proposta in ordine alle iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, sul funzionamento della biblioteca, sull'uso delle attrezzature didattiche nonché sul funzionamento dei servizi generali della Scuola e su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al consiglio stesso. Il consiglio si riunisce, di massima, una volta al mese su convocazione del direttore della Scuola. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti, prevale quello del direttore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-22