Art. 21 · Collegio dei docenti
Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo II

Art. 21

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Collegio dei docenti

In vigore dal 16 ago 1986
Il collegio dei docenti è un organo consultivo del direttore della Scuola. Del collegio, che è presieduto dal direttore della Scuola, fanno parte tutti i docenti delle materie di insegnamento nonché il direttore del servizio studi, ricerche e corsi. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Scuola. Il collegio dei docenti: dà pareri sullo svolgimento dei corsi, sull'attuazione del piano di studi e sul contenuto dei programmi dei corsi; formula proposte in ordine ai testi da adottare, all'aggiornamento dell'attività didattica e all'acquisizione alla biblioteca della Scuola di libri, riviste ed ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie oggetto di insegnamento; designa i propri rappresentanti in seno al consiglio di istituto; sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate dai docenti; esprime parere su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al collegio stesso. Il collegio è convocato dal direttore della Scuola all'inizio ed alla fine di ogni anno accademico ed almeno una volta a trimestre ed ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il collegio dei docenti delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Per la validità delle sedute del collegio è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-21