Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo II
Art. 20
20 / 37Consiglio direttivo
In vigore dal 16 ago 1986
Il consiglio direttivo è presieduto dal vice capo della polizia che sovrintende all'attività di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia ed è composto da:
a) vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza;
c) direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia;
d) direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
e) direttore dell'ufficio per il coordinamento e pianificazione delle forze di polizia;
f) direttore degli istituti d'istruzione del Dipartimento della pubblica sicurezza;
g) direttore della Scuola;
h) due professori ordinari di materie giuridiche, storiche ed economiche, designati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore del servizio affari generali, del personale e logistici.
Il consiglio direttivo avanza e formula pareri sui seguenti argomenti:
andamento generale della Scuola;
svolgimento dei corsi;
piani di studio e programmi in base alle proposte del collegio dei docenti;
articolazione e composizione delle commissioni per le prove finali;
metodi didattici;
determinazione del contingente numerico dei docenti titolari ed aggiunti e scelta dei medesimi;
incontri e convegni di studio;
ogni altra questione in campo didattico, ordinamentale, organizzativo e logistico che il direttore della Scuola ritenga di sottoporre al consiglio.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente all'inizio e al termine dell'anno accademico, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno tre
membri. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.
Le proposte e i pareri del consiglio sono espressi a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-20