Art. 12 · Valutazione finale complessiva dei corsi di alta formazione e aggiornamento
Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo I

Art. 12

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Valutazione finale complessiva dei corsi di alta formazione e aggiornamento

In vigore dal 16 ago 1986
Valutazione finale complessiva dei corsi di alta formazione e aggiornamento Al termine dei corsi di alta formazione e aggiornamento, la commissione formula per ciascun frequentatore o uditore una valutazione di idoneità, tenuto conto dei giudizi già espressi durante lo svolgimento dei corsi e in sede di esame o colloquio finale. La valutazione complessiva è formulata classificando i frequentatori o gli uditori a seconda che abbiano seguito il corso con "segnalato profitto", "con buon profitto", "con sufficiente profitto" ovvero "con insufficiente profitto". Non superano i corsi coloro che sono stati classificati "con insufficiente profitto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-12