Art. 10 · Esame finale dei corsi di alta formazione
Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo I

Art. 10

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Esame finale dei corsi di alta formazione

In vigore dal 16 ago 1986
Al termine dei corsi di alta formazione, i frequentatori e gli uditori sostengono un esame finale su almeno tre materie estratte a sorte dai medesimi al momento dell'esame. L'esame è sostenuto dinanzi ad una commissione eventualmente articolata in sottocommissioni, nominata con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il consiglio direttivo della Scuola. La commissione è presieduta dal direttore della Scuola ed è composta dai docenti delle materie oggetto d'insegnamento, da un rappresentante di ciascuna delle forze di polizia i cui funzionari e ufficiali abbiano partecipato al corso, di grado non inferiore a quello dei frequentatori, designato per la Polizia di Stato dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza dai rispettivi comandanti generali, per il Corpo degli agenti di custodia dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia e per il Corpo forestale dello Stato dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Della commissione fa parte, altresì, un rappresentante dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia designato dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o ufficiale in servizio presso la Scuola. La commissione formula per ciascun frequentatore ed uditore un giudizio con gli stessi criteri di cui al precedente , penultimo comma. L'esame si intende superato se il frequentatore o uditore abbia ottenuto un giudizio non inferiore a sufficiente. I frequentatori e gli uditori, che, per comprovati motivi di servizio, di salute o di famiglia, non abbiano potuto sostenere gli esami finali nella sessione ordinaria sono ammessi ad una sessione straordinaria.
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