Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 giu 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'istituto centrale di statistica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213; 11 dicembre 1952, n. 2392; 21 dicembre 1955, n. 1345; 30 dicembre 1958, n. 1259; 21 dicembre 1961, n. 1499; 13 gennaio 1965, n. 18; 15 dicembre 1967, n. 1248; 11 gennaio 1971, n. 37; 6 ottobre 1971, n. 1005; 23 dicembre 1974, n. 697; 9 dicembre 1977, n. 948; 18 dicembre 1980, n. 857; 23 dicembre 1983, n. 843; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . 1. È prorogato al 31 dicembre 1989 il termine entro il quale l'istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-05-05;205#art-1