Art. 9 · Ufficio competente
Titolo II

Art. 9

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Ufficio competente

In vigore dal 3 ott 2024 al 31 dic 2026
1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c), dell'. 2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-9