Titolo II
Art. 9
9 / 83Ufficio competente
In vigore dal 3 ott 2024 al 31 dic 2026
1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c), dell'.
2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-9