Art. 72 · Occultazione di corrispettivo
Titolo VII

Art. 72

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Occultazione di corrispettivo

In vigore dal 29 giu 2024 al 31 dic 2026
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-72