Titolo VII
Art. 69
71 / 83Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia
In vigore dal 13 giu 2025 al 31 dic 2026
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall' è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-69