Art. 25 · Atti a titolo oneroso e gratuito
Titolo III

Art. 25

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Atti a titolo oneroso e gratuito

In vigore dal 1 lug 1986 al 31 dic 2026
1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-25