Art. 22 · Enunciazione di atti non registrati
Titolo III

Art. 22

Abrogato22 / 83

Enunciazione di atti non registrati

In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-22