Art. 20 · Interpretazione degli atti
Titolo III

Art. 20

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Interpretazione degli atti

In vigore dal 1 gen 2019 al 31 dic 2026
1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-20