Art. 19 · Denuncia di eventi successivi alla registrazione
Titolo II

Art. 19

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Denuncia di eventi successivi alla registrazione

In vigore dal 3 ott 2024 al 31 dic 2026
1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e` stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. 2. Il termine di cui al comma 1 e` elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e` connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-19