Art. 15 · Registrazione d'ufficio
Titolo II

Art. 15

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Registrazione d'ufficio

In vigore dal 1 lug 1986 al 31 dic 2026
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell' la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie, qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili; b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi; c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell' e per le operazioni di cui all' quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti; d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell' quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti; e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all', comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell', quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo. 2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del comma 1 è ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-15