Art. 6 · Convocazione e deliberazione del consiglio nazionale
Titolo I

Art. 6

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Convocazione e deliberazione del consiglio nazionale

In vigore dal 28 mag 1986
1. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente stesso o la giunta esecutiva lo ritengano necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del consiglio nazionale aventi diritto a voto, entro quaranta giorni dalla richiesta stessa. 2. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del consiglio nazionale, ed è comunicato ai componenti del collegio dei revisori ed al Ministero del turismo e dello spettacolo. Nel caso di convocazione straordinaria, su richiesta di un terzo dei membri, l'ordine del giorno deve specificare le proposte contenute nella richiesta. 3. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle riunioni del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto a voto. 4. Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza con diritto a voto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-6