Art. 5 · Compiti del consiglio nazionale
Titolo I

Art. 5

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Compiti del consiglio nazionale

In vigore dal 28 mag 1986
1. Il consiglio nazionale: a) designa il presidente; b) elegge nel suo seno due vice presidenti; c) elegge i sei membri della giunta esecutiva; d) nomina il segretario generale; e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del C.I.O.; f) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'ente ed approva la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'ente; g) delibera sull'ordinamento dei servizi, la consistenza degli organici e il regolamento organico del personale sulla base della normativa recata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70; h) delibera, ai sensi delle presenti norme, sulla costituzione di nuove federazioni sportive nazionali; i) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse, previsti dall', ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426; l) delibera sulle proposte di nomina, da parte degli organi competenti, dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali per accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali; m) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica; n) riconosce, salvo delega alle federazioni sportive nazionali, le società sportive nonché, salvo delega alla giunta esecutiva, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite; o) stabilisce i principi, i criteri e le modalità per i controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle gestioni delle società sportive di cui all' della legge 23 marzo 1981, n. 91; p) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta e di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri. 2. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) devono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo ed a quello del tesoro ai fini di quanto disposto al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-5