Art. 4 · Composizione del consiglio nazionale
Titolo I

Art. 4

4 / 36

Composizione del consiglio nazionale

In vigore dal 7 apr 1994
1. Il consiglio nazionale è composto dal presidente del Comitato, che lo presiede, e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali. Vi esercita le funzioni di segretario il segretario generale del Comitato. 2. Il consiglio dura in carica quattro anni. 3. Partecipano alle adunanze con diritto di voto, ai sensi dell' dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di questo Comitato. 4. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero della difesa. 4-bis. Il consiglio nazionale può nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalità determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-4