Art. 36 · Gli ufficiali di gara
Titolo IV

Art. 36

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Gli ufficiali di gara

In vigore dal 28 mag 1986
1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. 2. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente federazione sportiva. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del consiglio dei Ministri LAGORIO, Ministro del turismo e dello spettacolo GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1986 Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-36