Art. 32 · Riconoscimento delle società sportive
Titolo III

Art. 32

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Riconoscimento delle società sportive

In vigore dal 28 mag 1986
1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalle federazioni sportive nazionali. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato. 2. Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale, che svolgano attività di diffusione e promozione, e le associazioni nazionali, che svolgano attività a vocazione sportiva di notevole rilievo, possono essere riconosciute dal consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dalla giunta esecutiva, rispettivamente, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-32