Art. 2 · Organi
Titolo I

Art. 2

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Organi

In vigore dal 28 mag 1986
1. Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano: a) il consiglio nazionale; b) la giunta esecutiva; c) il presidente; d) il segretario generale; e) il collegio dei revisori dei conti. 2. Le federazioni sportive nazionali sono organi del Comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza. 3. L'organizzazione periferica del C.O.N.I. è costituita: a) dai delegati regionali, che coordinano in sede regionale le attività dei comitati provinciali; b) dai comitati provinciali; c) dai fiduciari locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-2