Titolo I
Art. 2
2 / 36Organi
In vigore dal 28 mag 1986
1. Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. Le federazioni sportive nazionali sono organi del Comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza.
3. L'organizzazione periferica del C.O.N.I. è costituita:
a) dai delegati regionali, che coordinano in sede regionale le attività dei comitati provinciali;
b) dai comitati provinciali;
c) dai fiduciari locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-2