Titolo I
Art. 12
12 / 36Controllo sulle deliberazioni
In vigore dal 28 mag 1986
1. I verbali delle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva, sottoscritti dal presidente e dal segretario generale, debbono essere approvati nella prima riunione successiva.
2. Le deliberazioni del consiglio nazionale concernenti il regolamento organico del personale, la consistenza dell'organico e l'ordinamento dei servizi sono approvate secondo le modalità stabilite dall' della legge 20 marzo 1975, n. 70.
3. Le deliberazioni del consiglio nazionale concernenti i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell' della legge 20 marzo 1975, n. 70.
4. Con il conto consuntivo è trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell' della legge 31 luglio 1959, n. 617.
5. Devono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo e, salvo che per motivi di urgenza siano dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla metà più uno dei componenti, divengono esecutive, se nel termine di venti giorni dal ricevimento non ne sia pronunciato dal Ministero l'annullamento per vizi di legittimità le deliberazioni concernenti:
a) i regolamenti interni;
b) gli impegni pluriennali di spesa il cui importo superi complessivamente lire 1.000 milioni e gli impegni annuali superiori a lire 500 milioni;
c) le collaborazioni e gli incarichi professionali, esclusi quelli attinenti alla ricerca scientifica, alle prestazioni tecnico-sportive per i centri di addestramento e i giochi della gioventù, alle pubblicazioni di carattere tecnico e sportivo, ai corsi e convegni;
d) i compensi per la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro;
e) l'indizione di concorsi per l'assunzione di personale;
f) la nomina di commissioni o gruppi di studio su materie attinenti lo sport e l'attività del C.O.N.I. e delle federazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-12