Titolo I
Art. 11
11 / 36Rinnovazione delle cariche
In vigore dal 28 mag 1986
1. La giunta esecutiva, entro tre mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici, convoca il consiglio nazionale affinché questo provveda, nel periodo previsto dall', alla designazione del presidente e alla rinnovazione delle cariche di vice presidente, di componente la giunta medesima ed alla nomina del segretario generale.
2. La giunta esecutiva, in caso di dimissioni del presidente convoca, entro sessanta giorni, il consiglio nazionale per la designazione del nuovo presidente.
3. Il presidente o, in mancanza, il componente più anziano convoca, entro sessanta giorni, il consiglio nazionale per l'elezione della nuova giunta esecutiva nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.
4. Qualora nel corso del quadriennio un componente della giunta esecutiva venga, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare dalla carica, il consiglio nazionale nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione.
5. Il nuovo eletto esplica le proprie funzioni sino ala rinnovazione generale delle cariche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-11