Art. 17 · Errori non influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati
Regolamento per l'esecuzione del Testo UnicoSez. II

Art. 17

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Errori non influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati

In vigore dal 13 giu 1986
1. Le procedure previste negli non si applicano alla correzione di errori od omissioni che non influiscono sul contenuto normativo dei testi pubblicati. In questo caso, qualora si debba procedere alla ripubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale o nella Raccolta ufficiale, l'ufficio che ha emanato l'atto da ripubblicare nella Gazzetta, ovvero quello preposto alla Raccolta ufficiale, compila una rettifica, il cui originale è allegato all'originale dell'atto da correggere, mentre una sua copia è inviata alla tipografia che provvede alla stampa. Dell'avvenuta correzione si fa menzione mediante una nota in calce all'atto ripubblicato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-17