Art. 15 · Errori occorsi nella promulgazione delle leggi o nella emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
Regolamento per l'esecuzione del Testo UnicoSez. II

Art. 15

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Errori occorsi nella promulgazione delle leggi o nella emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

In vigore dal 13 giu 1986
1. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Repubblica presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri e tale difformità influisca sul contenuto normativo dell'atto, si provvede alla correzione mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale di un comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale sia il testo che debba essere ad essa sostituito. Se del caso, si provvede altresì alla ripubblicazione dell'intero testo. 2. Resta salvo quanto stabilito dai regolamenti interni degli organi costituzionali in ordine agli errori commessi nel corso della fase costitutiva del procedimento di formazione degli atti normativi ed alle loro conseguenze.
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