Art. 12 · Atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
Regolamento per l'esecuzione del Testo UnicoSez. I

Art. 12

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Atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

In vigore dal 13 giu 1986
1. Tra gli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale a norma dell' del testo unico sono comprese anche le ordinanze di manifesta infondatezza e le altre ordinanze che comunque definiscono il giudizio. 2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale, nonché delle ordinanze e dei ricorsi che promuovono giudizi davanti alla stessa Corte, deve contenere l'enunciazione, all'inizio del testo dell'atto, delle disposizioni di legge e degli istituti giuridici ai quali l'atto si riferisce.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-12