Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 28 mag 1986
1. Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro dei trasporti può sempre revocare, totalmente o parzialmente, la concessione per ragioni di interesse pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-13;156#art-5