Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 28 mag 1986
1. L'utente è tenuto a corrispondere un canone annuo che, per ogni singola categoria di cui al precedente del presente regolamento, è così determinato: lire un milione cinquecentomila, se appartiene alla categoria A; lire due milioni cinquecentomila, se appartiene alla categoria B. 2. Il canone dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione e anticipatamente, e comunque prima dall'inizio del servizio, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. 3. A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione l'utente deve prestare, con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, una cauzione di importo corrispondente a quello del canone annuo. 4. Nella convenzione verranno determinate le modalità dell'accesso agli archivi ed il tipo delle informazioni da fornire. 5. In ogni caso nei confronti degli utenti privati le informazioni concernenti i dati sulle immatricolazioni di veicoli saranno depurate dei dati anagrafici degli intestatari. 6. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà provvedere con decreto all'eventuale revisione delle misure del canone di cui al comma 1 del presente articolo e stipulare convenzioni particolari con singole categorie di utenti diverse da quelle previste nell' del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SIGNORILE, Ministro dei trasporti VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1986 Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 26
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