Art. 35

Art. 35

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In vigore dal 5 mar 1986
Dopo il primo comma dell'art. 2632 del codice civile è aggiunto il seguente: "Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dall'art. 2357, quarto comma, e 2359-bis, terzo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-35