Art. 34

Art. 34

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In vigore dal 5 mar 1986
Dopo l'art 2630 del codice civile è aggiunto il seguente: "Art. 2630-bis. (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano la disposizione di cui all'articolo 2357-quater, primo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-34