Art. 32

Art. 32

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In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2629 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2629. (Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della societa). - Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni: 1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti; 2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'art. 2343-bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti; 3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti; 4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-32