Art. 29

Art. 29

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In vigore dal 5 mar 1986
Nell'art. 2518 del codice civile dopo il numero 13) è inserito il seguente: "14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-29