Art. 28

Art. 28

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In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2483 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2483. (Operazioni sulle proprie quote). - In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-28