Art. 26
26 / 37In vigore dal 5 mar 1986
Al primo comma dell'art. 2475 del codice civile è aggiunto il seguente numero:
"10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-26