Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 5 mar 1986
Al primo comma dell'art. 2475 del codice civile è aggiunto il seguente numero: "10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-26